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Per Aspera Ad Veritatem n.10
Canada - Official Secrets Act.
Una legge per il rispetto dei segreti di Stato





Promulgata nel 1985, emendata nel 1992
entrata in vigore su ordinanza del Governatore Generale del Canada


Art. 1
Denominazione
La presente legge può essere indicata come Official Secrets Act.

Art. 2
Interpretazione
1. Ai fini della presente legge si intende:
per "Ministro della Giustizia" il Ministro della Giustizia del Canada;
per "documento" anche parte di un documento;
per "modello" anche un progetto, un disegno o un campione;
per "materiale bellico" armi, munizioni, attrezzatura o equipaggiamento bellico, depositi militari ed ogni altro articolo che possa essere convertito in materiale bellico o che possa essere utilizzato nella produzione di materiale bellico;
per "violazione della presente legge" ogni atto, omissione od altro che sia perseguibile ai sensi della presente legge;
per "incarico per Sua Maestà" ogni incarico o impiego nell'ambito o alle dipendenze di un dipartimento o di un ufficio del Governo del Canada o di una provincia del Canada, nonché ogni incarico o impiego nell'ambito o alle dipendenze di consigli, commissioni, società o altri organismi che operino per conto di Sua Maestà nel Canada o nelle province del Canada;
per "luogo vietato":
a) qualunque struttura di difesa che appartenga a, sia occupata da, o venga utilizzata da o per conto di Sua Maestà, ivi compresi arsenali, strutture o postazioni delle Forze Armate, fabbriche, cantieri navali, mine e campi minati, campi, navi, aerei, postazioni o uffici per trasmissioni telegrafiche, telefoniche, radio o luoghi adibiti alla costruzione, riparazione, produzione o al deposito di materiale bellico nonché disegni, progetti, modelli o documenti ad essi relativi, o utilizzati per gli approvvigionamenti di metalli, petrolio o minerali in tempo di guerra;
b) qualunque luogo non appartenente a Sua Maestà dove, sulla base di un contratto stipulato con Sua Maestà o, alternativamente, con rappresentanti di Sua Maestà, si produca, si ripari, si riceva o si conservi materiale bellico oppure disegni, progetti, modelli o documenti ad esso relativi; e
c) qualunque luogo che venga dichiarato, per un periodo di tempo, "luogo vietato" dal Governatore Generale in considerazione del fatto che informazioni ad esso relative, o eventuali danneggiamenti potrebbero favorire una potenza straniera;
per "alto funzionario di Polizia" ogni funzionario della Royal Canadian Mounted Police di grado non inferiore a quello di ispettore, nonché ogni funzionario di qualunque forza di polizia provinciale con grado di pari livello o superiore, o il responsabile della pubblica sicurezza in centri urbani con popolazione non inferiore ai diecimila abitanti, ovvero chiunque al quale siano stati conferiti dal Governatore Generale per i fini previsti dalla presente legge, i poteri esercitati da un alto funzionario di polizia;
per "disegno" qualunque forma di riproduzione grafica di un luogo o un oggetto.
2. Ai fini della presente legge, per "Sua Maestà" si intende Sua Maestà di diritto sul Canada o sulle province.
3. Ai fini della presente legge:
a) espressioni relative al "comunicare" e al "ricevere", comprendono qualsiasi forma di comunicazione o ricezione, che sia totale o parziale, di un disegno, di un piano, di un modello, di un articolo, di una nota o di un documento oppure di un'informazione, che sia l'informazione stessa, la sua essenza, il suo effetto oppure soltanto una sua descrizione;
b) espressioni relative ad "ottenere" o "trattenere" disegni, piani, modelli, articoli, note o documenti comprendono anche il copiare o far copiare a terzi, integralmente o parzialmente, disegni, piani, modelli, articoli, note o documenti; e
c) espressioni relative alla "comunicazione" di disegni, di piani, di modelli, di articoli, di note o di documenti comprendono anche il trasferimento o la trasmissione dei disegni, piani, modelli, articoli, note o documenti.


ARTT. 3-9 VIOLAZIONI

Art. 3
Spionaggio
1. è colpevole ai sensi della presente legge chiunque, per fini che siano pregiudizievoli per la sicurezza o l'interesse dello Stato,
a) si avvicini, ispezioni, sorvoli, sosti nelle vicinanze o penetri in un luogo vietato;
b) rediga disegni, piani, modelli o note che siano destinati, che possano o che siano intesi a favorire, direttamente o indirettamente, una potenza straniera; ovvero
c) ottenga, raccolga, registri o pubblichi, o comunichi a terzi codici, parole d'ordine, disegni, piani, modelli, articoli, note, documenti o informazioni segreti e ufficiali che siano destinati, che possano o che siano intesi a favorire, direttamente o indirettamente, una potenza straniera.

Se il fine è pregiudizievole per la sicurezza dello Stato
2. In caso di procedimento giudiziario a seguito di violazione del presente articolo, non sarà necessario dimostrare che l'imputato si è reso responsabile di un particolare atto per dimostrare che il fine è pregiudizievole per la sicurezza o per l'interesse dello Stato e, nonostante non venga provato che l'imputato ha commesso un atto di siffatta natura, lo stesso potrà tuttavia essere condannato ove, dalle circostanze del caso, dal suo comportamento o dai tratti della sua personalità si evinca che i suoi fini erano pregiudizievoli per la sicurezza o per l'interesse dello Stato.

Idem
3. Qualora disegni, piani, modelli, articoli, note, documenti o informazioni relativi a, oppure utilizzati all'interno di un luogo vietato, o qualunque altra cosa che si trovi in detto luogo, nonché codici o parole d'ordine ufficiali e segreti vengano prodotti, ottenuti, raccolti, registrati, pubblicati o comunicati da persona non legittimamente autorizzata, si considererà che l'atto di produrre, ottenere, raccogliere, registrare, pubblicare o comunicare sia stato commesso per fini pregiudizievoli per la sicurezza o per l'interesse dello Stato, a meno che non venga provato il contrario.

Comunicazione con un agente di una potenza straniera ecc...
4. Nel corso di un procedimento giudiziario contro un individuo accusato di aver violato il presente articolo, il fatto che il suddetto individuo abbia comunicato, o abbia tentato di comunicare con un agente di una potenza straniera, sia all'interno che al di fuori del Canada, costituisce prova che l'individuo in questione ha, per fini pregiudizievoli per la sicurezza o l'interesse dello Stato, ottenuto o tentato di ottenere informazioni che siano destinate, che possano o che siano intese a favorire direttamente o indirettamente una potenza straniera.

Comunicazione con un agente di una potenza straniera
5. Ai sensi di questo comma, ma senza pregiudizio per la generalità del precedente comma,
a) verrà ritenuto che un individuo, a meno che non venga provato il contrario, è stato in comunicazione con un agente di una potenza straniera quando:
i) all'interno o al di fuori dei confini del Canada, si sia recato presso il domicilio di un agente di una potenza straniera, oppure abbia frequentato, o abbia avuto contatti con un agente di una potenza straniera, o
ii) sia stato trovato in possesso, oppure abbia fornito a terzi, oppure gli sia stato fornito da terzi, all'interno o al di fuori dei confini del Canada, il nominativo e l'indirizzo, o ogni altra informazione relativa ad un agente di una potenza straniera;
b) per "agente di una potenza straniera" si intende qualunque individuo che sia stato o sia sospettato, con fondatezza, di essere stato o di essere alle dipendenze di una potenza straniera, sia direttamente che indirettamente, al fine di commettere un'azione, all'interno o al di fuori del Canada, pregiudizievole per la sicurezza o l'interesse dello Stato, oppure che abbia commesso o sia sospettato, con fondatezza, di aver commesso, all'interno o al di fuori dei confini del Canada, o di aver tentato di commettere, un'azione di suddetta natura nell'interesse di una potenza straniera, e
c) qualunque indirizzo, all'interno o al di fuori dei confini del Canada, che, sulla base di fondati sospetti, possa essere un indirizzo utilizzato per la ricezione di comunicazioni destinate ad un agente di una potenza straniera, nonché ogni indirizzo presso il quale tale agente risieda e che quest'ultimo utilizzi al fine di trasmettere o di ricevere comunicazioni o per ogni altra sua attività, sarà considerato l'indirizzo di un agente di una potenza straniera, e le comunicazioni ivi indirizzate saranno considerate comunicazioni con il suddetto agente.

Art. 4
Rivelazione di informazioni
1. è colpevole ai sensi della presente legge chiunque, avendo in suo possesso o sotto la sua supervisione codici, parole d'ordine, disegni, piani, modelli, articoli, note, documenti ufficiali e segreti oppure informazioni ufficiali e segrete relative a, o utilizzate in un luogo vietato, o oggetti che si trovino all'interno di un luogo vietato, o che siano stati prodotti o ottenuti in violazione della presente legge, oppure che siano stati affidati in custodia confidenziale al suddetto individuo da terza persona al servizio di Sua Maestà, o che egli abbia ottenuto o alle quali egli abbia avuto accesso o mentre era vincolato dalle disposizioni del Codice Disciplinare di Servizio ai sensi della Legge sulla Difesa Nazionale (National Defence Act), oppure in virtù di un incarico che ricopre o che ha ricoperto al servizio di Sua Maestà, oppure in quanto persona che è, o che è stata intestataria di un contratto stipulato per conto di Sua Maestà, oppure di un contratto che preveda l'espletamento parziale o totale all'interno di un luogo vietato, o in quanto persona che è o è stata impiegata alle dipendenze di una persona che ricopre o ha ricoperto siffatto incarico oppure che è o è stata intestataria di siffatto contratto,
a) comunica tale codice, parola d'ordine, disegno, piano, modello, articolo, nota, documento o informazione a persona diversa da quella alla quale egli è autorizzato a comunicarli, o da quella alla quale è suo dovere, nell'interesse dello Stato, comunicarli; ovvero
b) utilizza le informazioni in suo possesso a vantaggio di una potenza straniera o in altro modo che sia pregiudizievole per la sicurezza o l'interesse dello Stato;
c) trattiene il disegno, piano, modello, articolo, nota o documento in suo possesso o sotto la sua supervisione non avendone facoltà, o quando ciò è in contrasto con il suo dovere o quando tale agire non è in conformità con le direttive ricevute dall'autorità all'uopo preposta relativamente alla restituzione od alla distruzione di quanto suelencato; oppure
d) non custodisce con le dovute cautele, o si comporta in modo tale da mettere a repentaglio la sicurezza dei codici, delle parole d'ordine, dei disegni, dei piani, dei modelli, degli articoli, delle note, dei documenti, delle informazioni ufficiali e segreti.

Comunicazione di disegni, piani, modelli ...
2. è colpevole ai sensi della presente legge chiunque, avendo in suo possesso o sotto la sua supervisione disegni, piani, modelli, articoli, note, documenti o informazioni che si riferiscono a materiale bellico, li comunichi, direttamente o indirettamente, ad una potenza straniera o a terzi con rischio per la sicurezza o per l'interesse dello Stato.

Ricezione di codici, parole d'ordine ecc...
3. Chiunque riceva codici, parole d'ordine, disegni, piani, modelli, articoli, note, documenti o informazioni segrete e ufficiali sapendo, oppure avendo sufficienti elementi per ritenere che nel momento in cui li riceve, i suddetti codici, parole d'ordine, disegni, piani, modelli, articoli, note, documenti e informazioni gli vengono comunicati in violazione della presente legge, si rende colpevole di una violazione della presente legge, a meno che non provi che tale comunicazione è avvenuta contro la sua volontà.

Possesso di documenti ecc...
4. è colpevole ai sensi della presente legge chiunque:
a) trattenga in suo possesso per scopi pregiudizievoli per la sicurezza o gli interessi dello Stato qualunque documento ufficiale, che sia o meno completo in ogni sua parte o che sia stato emesso per qualche uso specifico, non avendone facoltà, oppure quando siffatto agire è in contrasto con i suoi doveri, o è in contrasto con le direttive impartite da un dipartimento governativo, o da persona all'uopo autorizzata da un dipartimento governativo, relativamente alla restituzione od alla distruzione del suddetto documento; o
b) permetta che terzi entrino in possesso di un documento ufficiale emesso esclusivamente per suo uso personale, o comunichi codici, parole d'ordine segreti e ufficiali emessi esclusivamente per suo uso personale oppure, senza legittima autorizzazione o giustificazione, abbia in suo possesso documenti ufficiali oppure codici o parole d'ordine emessi per essere utilizzati da altra persona, o nel momento in cui entra in possesso di un documento ufficiale per ritrovamento casuale o con altra modalità, deliberatamente rifiuti o manchi di restituirlo alla persona o all'autorità per la quale o dalla quale tale documento era stato emesso o, in alternativa, ad un funzionario della Forze dell'ordine.

Art. 5
Uso non autorizzato di uniformi, falsificazione di rapporti, contraffazione e documenti falsi
1. è punibile ai sensi della presente legge chiunque, al fine di garantire a se stesso o ad altri accesso ad un luogo vietato, nonché per ogni altro scopo pregiudizievole per la sicurezza o l'interesse dello Stato:
a) utilizzi o indossi, senza autorizzazione, uniformi militari, di polizia o ogni altra uniforme ufficiale, nonché altra uniforme simile a quelle suindicate al fine deliberato di ingannare, fuorviare, o di spacciarsi per altri che siano autorizzati ad indossare dette uniformi;
b) oralmente o per iscritto in sue dichiarazioni, o richieste, o in ogni altro documento firmato di suo pugno o per suo conto, deliberatamente si adoperi o concorra alla formulazione di false dichiarazioni od omissioni;
c) falsifichi, alteri o manometta passaporti, passi, permessi, certificati, licenze o altro documento militare, di polizia, ufficiale o di simile natura, indicato in questo articolo come "documento ufficiale", oppure utilizzi o abbia in suo possesso documenti ufficiali falsificati, alterati o irregolari;
d) si presenti sotto falsa identità o si spacci per persona che svolge, o per dipendente di persona che svolge incarichi al servizio di Sua Maestà, oppure per essere o non essere una persona alla quale siano stati legittimamente affidati o comunicati codici o parole d'ordine ufficiali e segreti, ovvero, con l'intento di procurarsi un documento ufficiale, un codice o parola d'ordine ufficiali e segreti per se stesso o per altri, intenzionalmente dichiari il falso; ovvero
e) utilizzi, abbia in suo possesso o sotto la sua supervisione, senza che sia stato debitamente autorizzato da un dipartimento governativo o dall'autorità all'uopo preposta, timbri, sigilli, bolli che appartengano, o che siano utilizzati, prodotti o forniti da un dipartimento governativo, oppure da autorità militari o diplomatiche designate da Sua Maestà, o che agiscano con l'autorità di Sua Maestà, oppure utilizzi timbri, sigilli, o bolli che siano a tal punto simili a quelli sopra descritti al fine deliberato di ingannare, o falsifichi i suddetti timbri, sigilli o bolli, oppure utilizzi, abbia in suo possesso o sotto la sua supervisione timbri, sigilli o bolli contraffatti.
Uso illecito di timbri sigilli ecc...
2. Chiunque, senza legittima autorizzazione o senza giustificazione, produca, venda, o detenga per la vendita i summenzionati timbri, sigilli o bolli (comma 5(1)) si rende colpevole di una violazione della presente legge.

Art. 6
Interferenze
Chiunque, nei pressi di un luogo vietato, ostacoli, deliberatamente fuorvii, impedisca o interferisca con l'operato di un poliziotto, funzionario di polizia o di un rappresentante delle Forze armate di Sua Maestà che sia impegnato in servizio di sentinella, guardia, pattugliamento od altra attività simile in relazione al luogo predetto, nonché chiunque violi o agisca in difformità rispetto al dettato del presente articolo è colpevole di violazione della presente legge.

Art. 7
Comunicazioni telegrafiche
1. Qualora il Ministro della Giustizia valuti che ciò sia necessario nel pubblico interesse, egli potrà richiedere a chiunque possieda o gestisca apparecchiature per trasmissioni telegrafiche, o via radio, utilizzate al fine di inviare o ricevere messaggi da o per luoghi al di fuori dei confini nazionali del Canada, di esibire a lui stesso o ad altra persona indicata in un mandato, gli originali o le trascrizioni di tutti i messaggi telegrafici, o di tipo o di una categoria specifica o di quelli inviati da, o indirizzati ad, una persona o ad un luogo specifici, inviati o ricevuti da luoghi al di fuori dei confini nazionali del Canada tramite le dette apparecchiature telegrafiche o radio, nonché di tutta la documentazione relativa alle suddette comunicazioni telegrafiche.
Rifiuto o omissione di esibire documentazione
2. Chiunque a seguito di richiesta opponga un rifiuto o ometta di esibire un originale, una trascrizione o altro documento di cui al comma 7(1), si rende colpevole di una violazione della presente legge ed è punibile per ciascuna violazione, a seguito di giudizio per direttissima, con la reclusione con o senza lavoro forzato, per un periodo non superiore ai tre mesi o con una multa non superiore ai duecento dollari o con entrambi.

Art. 8
Protezione delle spie
Chiunque consapevolmente offra rifugio a persona che egli sappia, o con fondatezza ritenga che sia in procinto di commettere oppure che abbia commesso un reato ai sensi della presente legge, o deliberatamente favorisca incontri o contatti in locali che egli occupi o che siano sotto la sua supervisione che coinvolgano le suddette persone e chiunque, avendo offerto rifugio a tali persone abbia favorito i suddetti contatti o incontri in luoghi che egli occupi o siano sotto la sua supervisione ometta deliberatamente o rifiuti di fornire ad un alto funzionario di polizia informazioni di cui egli disponga in relazione alle suddette persone, è punibile ai sensi della presente legge.

Art. 9
Tentativi, istigazione ecc...
Chiunque tenti di commettere una violazione della presente legge, o istighi, persuada o si adoperi al fine di persuadere terzi a commettere una violazione della presente legge, aiuti, concorra o prepari al fine di commettere una violazione della presente legge, è colpevole ai sensi della presente legge ed è passibile della stessa pena come se avesse commesso la violazione.
Artt. 10-15 - Disposizioni Generali

Art. 10
Facoltà di arresto senza mandato
1. Chiunque viene colto in flagranza di reato ai sensi della presente legge, o è sospettato con fondatezza di aver commesso, di aver tentato di commettere o di essere in procinto di commettere una violazione della presente legge, può essere tratto in arresto senza un mandato e detenuto da un commissario o da un funzionario di Polizia.

Art. 11
Mandati di perquisizione
1. Qualora un giudice sulla base di informazioni ricevute sotto giuramento ritenga che vi siano fondati elementi per sospettare che una violazione della presente legge sia stata, o stia per essere commessa, può emettere un mandato di perquisizione nel quale si autorizza un esponente delle Forze di polizia, in esso indicato, a penetrare in qualsiasi momento in qualunque locale o luogo indicato nel mandato, se necessario facendo ricorso alla forza, al fine di perquisire i locali, il luogo e chiunque vi sia trovato all'interno, nonché di sequestrare disegni, piani, modelli, articoli, note o documenti o ogni cosa che attesti che una violazione della presente legge sia stata commessa o sia in procinto di essere commessa e che egli rinvenga nei locali, nei luoghi o indosso ad una persona, e in relazione alla quale egli sospetti con fondatezza che sia stata commessa o stia per essere commessa una violazione della presente legge.

Casi di particolare urgenza
2. Qualora un funzionario della Royal Canadian Mounted Police con grado non inferiore a quello di commissario ritenga che un caso rivesta particolare urgenza e che, nell'interesse dello Stato, sia necessario agire immediatamente, egli potrà emettere un'ordinanza scritta di suo pugno con la quale conferirà ad un agente la stessa autorità che un giudice, secondo quanto prescritto dal presente articolo al precedente comma, gli avrebbe conferito con un mandato.

Art. 12
Consenso del Ministro della Giustizia
Un procedimento per violazione della presente legge può essere istituito soltanto dal Ministro della Giustizia o con il suo consenso, fa eccezione il caso in cui un individuo accusato di una violazione della presente legge può essere tratto in arresto, o un mandato di arresto può essere emesso nei suoi confronti ed eseguito (sia che questi venga arrestato che lasciato in libertà provvisoria) senza il consenso del Ministro della Giustizia. Tuttavia nessun ulteriore provvedimento potrà essere intrapreso finché tale consenso non sia stato concesso.

Art. 13
Violazioni commesse al di fuori dei confini del Canada
Qualunque atto, omissione o altro che ai sensi della presente legge è punibile se commesso in Canada è, se commesso al di fuori dei confini nazionali, perseguibile e punibile in Canada quando:
a) l'individuo, al momento della violazione, è cittadino canadese secondo quanto previsto dal Citizenship Act; o
b) codici, parole d'ordine, disegni, piani, modelli, articoli, note, documenti, informazioni od altro, secondo le accuse mosse nei confronti di un individuo, siano stati da questi ottenuti, o siano relativi ad informazioni da questi ottenute mentre era sottoposto a vincolo di fedeltà e obbedienza a Sua Maestà.

Art. 14
Violazioni commesse
1. Ai fini di un procedimento intentato per violazione della presente legge, si riterrà che tale violazione è stata commessa o nel luogo dove effettivamente è stata commessa, o ovunque nel Canada dove l'imputato è stato trovato.
Esclusione del pubblico dall'aula processuale
2. In aggiunta e senza detrimento per i poteri di una corte relativamente alla proibizione di presenza pubblica nel corso di procedimenti, se nel corso di un procedimento avviato per una violazione della presente legge, e anche in appello, qualora l'accusa presenti richiesta di allontanamento dall'aula di una parte o di tutto il pubblico durante alcune udienze o parte di esse, in considerazione del rischio che la diffusione in pubblico delle deposizioni o delle dichiarazioni rese nel corso del procedimento possano rappresentare per l'interesse dello Stato, la corte può emettere un'ordinanza a tal fine, la lettura della sentenza dovrà tuttavia avvenire in pubblico.
Se l'imputato è una società
3. Qualora una società sia accusata ai sensi della presente legge, tutti i dirigenti ed i funzionari della suddetta società sono considerati colpevoli di aver violato la presente legge a meno che non provino che l'azione o l'omissione che costituisce la violazione si è verificata a loro insaputa o senza il loro consenso.

Art. 15
Sanzioni
1. Ove la presente legge non preveda una sanzione specifica, chiunque è colpevole di violazione della presente legge sarà ritenuto colpevole di una violazione punibile ai sensi della presente legge e sarà, a seguito di giudizio, condannato alla reclusione per un periodo non superiore ai quattordici anni, tuttavia potrà, a discrezione del Ministro della Giustizia, essere giudicato per direttissima secondo quanto previsto dalle disposizioni del Codice Penale in relazione al giudizio per direttissima e, se giudicato con tali modalità, sarà punito con una multa non superiore ai cinquecento dollari o con la reclusione per un periodo non superiore ai dodici mesi o con entrambi.
Applicazione dell'Identification of Criminals Act
2. Chiunque sia accusato o condannato per una violazione della presente legge sarà, ai fini dell'Identification of Criminals Act, considerato accusato o condannato per un reato passibile di pena, anche se processato per direttissima secondo quanto previsto dal Codice Penale relativamente a questa modalità di giudizio.


(*) Traduzione a cura della Redazione.

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